Condizioni generali di contratto
1 Campo di applicazione
1.1. Le presenti condizioni generali di contratto valgono esclusivamente ed unicamente nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico ai sensi del § 310 comma 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch = Codice Civile germanico, n.d.t.).
1.2. Nel rapporto commerciale fra la IFS Management GmbH e l’ordinante valgono esclusivamente le seguenti condizioni generali di contratto. La IFS Management GmbH non riconosce condizioni generali diverse dalle presenti formulate dall’ordinante, a meno che essa abbia approvato esplicitamente e per iscritto la validità di tali diverse condizioni.
2 Conclusione del contratto e fornitura
2.1. Tutti gli ordini trasmessi dall’ordinante sono da considerarsi delle mere offerte nei confronti della IFS Management GmbH, sono soggette alle presenti condizioni generali di contratto e sono valide in funzione della disponibilità delle merci ordinate nonché a condizione che la IFS Management GmbH accetti l’ordine.
2.2. A meno di accordi diversi, la merce viene fornita franco magazzino ed inviata all’indirizzo indicato dall’ordinante. Le scadenze ed i termini di consegna indicati non sono vincolanti. La IFS Management GmbH si adopera affinché la fornitura della merce ordinata avvenga entro i termini di consegna indicati; il rispetto del termine di consegna non rappresenta tuttavia una condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione commerciale.
2.3. La IFS Management GmbH non si assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna della merce dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi che rendono difficile od impossibile la fornitura della merce stessa. Qualora la IFS Management GmbH (o un suo fornitore) non sia in grado di fornire la merce entro il termine pattuito a causa di eventi imprevisti e non imputabili ad essa, come p.e. agitazioni sindacali, interruzioni del lavoro, ostacoli al trasporto, misure emanate dalle autorità, o in caso di ritardi nei rifornimenti della IFS Management GmbH stessa, le scadenze ed i termini di consegna pattuiti saranno prorogati in funzione della durata degli eventi che hanno causato i ritardi.
2.4. Qualora dovessero trascorrere più di due settimane oltre il termine di consegna stabilito, l’ordinante ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui l’ordinante dovesse subire dei danni a causa di un ritardo imputabile alla IFS Management GmbH, esso avrà il diritto di richiedere un’indennità di mora. Prima di poter esercitare il proprio diritto a richiedere un’indennità di mora e a recedere dal contratto, l’ordinante dovrà tuttavia concedere alla IFS Management GmbH una proroga ragionevole del termine di consegna.
2.5. La consegna della merce avviene durante i normali orari d’ufficio. In caso di assenza dell’ordinante al momento della consegna, la merce sarà comunque ritenuta consegnata. Il rischio di deterioramento o perimento della merce per caso fortuito passa all’ordinante al momento della consegna, oppure (qualora l’ordinante si dovesse trovare in mora di accettazione della merce) al momento in cui i prodotti gli vengono offerti.
2.6. L’ordinante ha l’obbligo di esaminare la merce subito dopo la consegna. Qualora la merce dovesse essere danneggiata (o mancante), l’ordinante ha l’obbligo di informarne la IFS Management GmbH entro cinque giorni lavorativi dalla data della consegna.
3 Condizioni di pagamento
3.1. L’ordinante può effettuare il pagamento del prezzo di acquisto sia tramite carta di credito nel momento in cui effettua l’ordine, sia a vista fattura.
3.2. Nel caso in cui l’ordinante decida di pagare “a vista fattura”, la IFS Management GmbH procederà a verificare e valutare i dati da esso forniti. In caso di ragionevoli motivi di sospetto, la IFS Management GmbH si riserva il diritto di richiedere informazioni ulteriori sul conto dell’ordinante al fine di verificarne la solvibilità.
3.3. L’importo della fattura dovrà essere corrisposto al momento della ricezione. Qualora l’ordinante non dovesse procedere al pagamento della fattura entro 14 giorni dalla ricezione della stessa, la IFS Management GmbH avrà il diritto di applicare degli interessi di mora maggiorati del 5% p.a. rispetto al tasso di base stabilito dalla Banca Centrale Europea. La IFS Management GmbH si riserva altresì esplicitamente il diritto di richiedere pure un importo superiore, a titolo di risarcimento dell’eventuale danno cagionato dal ritardo nel pagamento.
3.4. Qualora l’ordinante dovesse riscontrare degli errori nella fattura (p.e. prezzi errati), esso dovrà informarne per iscritto la IFS Management GmbH entro 7 giorni dalla ricezione della fattura stessa. Una volta trascorso il succitato termine, la fattura sarà ritenuta accettata dall’ordinante.
3.5. Tutti i pagamenti vanno effettuati per intero e senza sconti. L’ordinante potrà procedere ad una compensazione con eventuali crediti nei confronti della IFS Management GmbH solamente nel caso in cui le sue contropretese siano state accertate e passate in giudicato, o se sono state riconosciute dalla IFS Management GmbH. L’ordinante potrà esercitare il diritto di ritenzione solamente nel caso in cui le sue contropretese siano correlate al medesimo rapporto contrattuale.
3.6. La merce fornita dalla IFS Management GmbH rimane di proprietà di quest’ultima fino al momento del pagamento dell’intero prezzo di acquisto.
4 Responsabilità per i vizi della cosa
4.1. Gli eventuali vizi apparenti della merce fornita dovranno essere denunciati per iscritto e senza indugio, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Gli eventuali vizi occulti dovranno essere denunciati per iscritto entro una settimana dalla constatazione degli stessi. Il mancato rispetto della succitata scadenza comporta la perdita del diritto a garanzia.
4.2. Qualora la cosa acquistata dovesse presentare dei vizi, l’ordinante può richiedere l’adempimento successivo (eliminazione dei vizi o sostituzione). Nel caso in cui l’adempimento successivo non dovesse andare a buon fine, e nel caso in cui i vizi della merce non siano irrilevanti, l’ordinante può recedere dal contratto, applicare una riduzione del prezzo di acquisto o chiedere il risarcimento dei danni. Fatto salvo quanto stabilito qui di seguito, l’ordinante non può far valere alcun diritto ulteriore, per nessuna ragione giuridica. Pertanto, la IFS Management GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni che non interessano direttamente la merce fornita; in particolare, la IFS Management GmbH non si assume alcuna responsabilità per lucro cessante o per altri danni patrimoniali dell’ordinante. L’esclusione o limitazione della responsabilità della IFS Management GmbH è estesa anche alla responsabilità personale dei suoi lavoratori, rappresentanti e ausiliari.
4.3. La succitata limitazione della responsabilità non vale in caso di danni dovuti a dolo o colpa grave, o in caso di danno alle persone. In caso di violazione colposa di un obbligo essenziale del contratto da parte della IFS Management GmbH, l’obbligo di risarcimento per i danni materiali è limitato al danno che normalmente si produce.
4.4. I diritti a garanzia decadono 24 mesi dopo la fornitura.
5 Protezione dei dati
L’ordinante ha ricevuto dalla IFS Management GmbH informazioni esaustive circa il modo, l’entità, il luogo ed il fine per il quale vengono raccolti, trattati ed utilizzati i suoi dati personali, necessari per l’esecuzione degli ordini, l’iscrizione ai servizi di informazione via e-mail e l’invio di recensioni online. L’ordinante dà il suo esplicito consenso alla raccolta, al trattamento ed all’utilizzo dei suoi dati personali.
6 Altre disposizioni
6.1. Il diritto applicabile è quello tedesco; è esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG).
6.2. Il luogo d’adempimento e foro competente esclusivo per qualsivoglia controversia correlata al presente contratto è Berlino-Mitte.
6.3. La totale o parziale nullità, inefficacia, ineseguibilità o inattuabilità di una disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali di contratto (di seguito: “disposizione errata”), non pregiudica la validità e l’attuabilità delle rimanenti disposizioni. Le parti si impegnano sin d’ora ad accordarsi, secondo le possibilità consentite dalla legge, su una disposizione che sostituisca la disposizione errata, e che si avvicini il più possibile a quanto esse avrebbero concordato ai sensi ed ai fini del presente contratto qualora fossero state consapevoli fin dall’inizio dell’erroneità della disposizione. Nel caso in cui una disposizione risulti errata per via dell’entità della prestazione convenuta o della durata fissata (scadenza o termine), le parti converranno un’entità o una durata consentite dalla legge, e che si avvicinino il più possibile a quanto previsto originariamente. Quanto sopra vale anche per eventuali lacune nelle disposizioni del presente contratto. È volontà esplicita delle parti che la presente clausola liberatoria non abbia come conseguenza la mera inversione dell’onere della prova, bensì l’esclusione del § 139 BGB nella sua interezza.
6.4. La Commissione Europea offre una risoluzione online delle controversie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
Berlin, il 17 Giugno 2016